Codice civile
Art. 1437 c.c. — Timore riverenziale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità
Testo dell'articolo
Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La sola soggezione rispettosa verso qualcuno non consente l’annullamento.
Il rispetto o la soggezione verso una persona autorevole, senza minaccia, non integrano da soli la violenza. Se vi sono pressioni ulteriori, occorre esaminarle secondo i requisiti generali e non fermarsi al rapporto personale.
Eventuali ulteriori condotte intimidatorie vanno esaminate separatamente.
Esempio pratico
Un lavoratore firma per deferenza, senza minaccia concreta.
Un dipendente firma per deferenza verso il superiore: la sola autorità del superiore non rende annullabile il contratto.