Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1437 c.c. — Timore riverenziale 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

La sola soggezione rispettosa verso qualcuno non consente l’annullamento.

Il rispetto o la soggezione verso una persona autorevole, senza minaccia, non integrano da soli la violenza. Se vi sono pressioni ulteriori, occorre esaminarle secondo i requisiti generali e non fermarsi al rapporto personale.

Eventuali ulteriori condotte intimidatorie vanno esaminate separatamente.

Esempio pratico

Un lavoratore firma per deferenza, senza minaccia concreta.

Un dipendente firma per deferenza verso il superiore: la sola autorità del superiore non rende annullabile il contratto.

Articoli collegati