Codice civile
Art. 1434 c.c. — Violenza
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità
Testo dell'articolo
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La violenza morale può annullare il contratto anche se esercitata da un terzo.
La minaccia che vizia il consenso può provenire anche da persona esterna al contratto. L’altra parte non deve necessariamente averla organizzata; occorre comunque dimostrare i caratteri della violenza morale.
Accertare caratteristiche della minaccia e nesso col consenso.
Esempio pratico
Una parte firma a causa di una grave minaccia esterna.
Un terzo minaccia l’acquirente per farlo firmare: il contratto può essere annullabile se il timore soddisfa i requisiti di legge.
Giurisprudenza
Minaccia indiretta
Corte di cassazione, sez. 2, Sentenza n. 16626, 2026, Rv. 679120-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Anche una condotta intimidatoria indiretta di un terzo può viziare il consenso se causalmente rivolta a ottenere la firma.
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