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Codice civile

Art. 1434 c.c. — Violenza 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

La violenza morale può annullare il contratto anche se esercitata da un terzo.

La minaccia che vizia il consenso può provenire anche da persona esterna al contratto. L’altra parte non deve necessariamente averla organizzata; occorre comunque dimostrare i caratteri della violenza morale.

Accertare caratteristiche della minaccia e nesso col consenso.

Esempio pratico

Una parte firma a causa di una grave minaccia esterna.

Un terzo minaccia l’acquirente per farlo firmare: il contratto può essere annullabile se il timore soddisfa i requisiti di legge.

Giurisprudenza

  • Minaccia indiretta

    Corte di cassazione, sez. 2, Sentenza n. 16626, 2026, Rv. 679120-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Anche una condotta intimidatoria indiretta di un terzo può viziare il consenso se causalmente rivolta a ottenere la firma.

    Fonte →

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