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Codice civile

Art. 1449 c.c. — Prescrizione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XII — Della rescissione del contratto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.

La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

L’azione di rescissione si prescrive in un anno, salvo l’eccezione per reato; dopo la prescrizione non è opponibile nemmeno in via di eccezione.

La brevità del termine impone di individuare esattamente quando il contratto è stato concluso e se il fatto costituisce reato con diversa prescrizione. Trascorso il termine, la rescindibilità non sopravvive come difesa.

Verificare eventuale fatto-reato e art. 2947.

Esempio pratico

Il venditore che lamenta lesione valuta rapidamente il termine.

Un convenuto tenta di eccepire rescissione oltre l’anno dalla stipula: la norma richiede di verificare anche l’eventuale fatto di reato.

Giurisprudenza

  • Interruzione della prescrizione

    Corte di cassazione, sez. VI-2, n. 6974, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La mera costituzione in mora stragiudiziale non interrompe la prescrizione dell’azione costitutiva di rescissione.

    Fonte →

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