Codice civile
Art. 1449 c.c. — Prescrizione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XII — Della rescissione del contratto
Testo dell'articolo
L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.
La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
L’azione di rescissione si prescrive in un anno, salvo l’eccezione per reato; dopo la prescrizione non è opponibile nemmeno in via di eccezione.
La brevità del termine impone di individuare esattamente quando il contratto è stato concluso e se il fatto costituisce reato con diversa prescrizione. Trascorso il termine, la rescindibilità non sopravvive come difesa.
Verificare eventuale fatto-reato e art. 2947.
Esempio pratico
Il venditore che lamenta lesione valuta rapidamente il termine.
Un convenuto tenta di eccepire rescissione oltre l’anno dalla stipula: la norma richiede di verificare anche l’eventuale fatto di reato.
Giurisprudenza
Interruzione della prescrizione
Corte di cassazione, sez. VI-2, n. 6974, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La mera costituzione in mora stragiudiziale non interrompe la prescrizione dell’azione costitutiva di rescissione.
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