Codice civile
Art. 1454 c.c. — Diffida ad adempiere
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XIII — Della risoluzione del contratto; Sezione I — Della risoluzione per inadempimento
Testo dell'articolo
Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La diffida scritta concede un termine congruo e avverte che l’inutile decorso scioglierà automaticamente il contratto.
La diffida richiede forma scritta, intimazione a eseguire e avvertimento espresso dell’effetto risolutivo. Il termine deve essere congruo e di regola non inferiore a quindici giorni, salvo diversa convenzione o natura del contratto.
Servono chiarezza dell’intimazione e congruità del termine; eccezioni al minimo legale vanno accertate.
Esempio pratico
Il committente intima all’appaltatore di terminare i lavori entro quindici giorni con l’avvertimento previsto.
Una semplice email di sollecito senza avviso di risoluzione non equivale necessariamente alla diffida prevista dall’articolo.
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Diffida e caparra
Corte di cassazione, sez. 2 -, Ordinanza n. 18392, 2022, Rv. 664989-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Dopo la risoluzione ottenuta tramite diffida, il successivo recesso con caparra confirmatoria è precluso.
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