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Art. 1457 c.c. — Termine essenziale per una delle parti 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XIII — Della risoluzione del contratto; Sezione I — Della risoluzione per inadempimento

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.

In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Se la data è essenziale nell’interesse del creditore, la scadenza scioglie il rapporto, salvo tempestiva notizia che si vuole ancora la prestazione.

L’essenzialità deriva dall’interesse del creditore a ricevere la prestazione proprio entro quel termine. Se vuole ugualmente l’adempimento dopo la scadenza, deve darne notizia nei tre giorni, salvo patto o uso diverso.

L’essenzialità deriva dal patto o dalle circostanze; l’avviso va dato entro tre giorni.

Esempio pratico

Un allestimento serve soltanto per un evento fissato: il committente valuta se accettare la consegna tardiva.

La consegna di un allestimento per un evento avviene dopo la data: il cliente che lo vuole ancora deve comunicare tempestivamente tale scelta.

Giurisprudenza

  • Rinuncia al termine essenziale

    Corte di cassazione, sez. 2, Ordinanza n. 20052, 2024, Rv. 671782-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La parte nell’interesse della quale è fissato il termine essenziale può rinunciare ad avvalersene, anche tacitamente dopo la scadenza.

    Fonte →

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