Codice civile
Art. 1457 c.c. — Termine essenziale per una delle parti
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XIII — Della risoluzione del contratto; Sezione I — Della risoluzione per inadempimento
Testo dell'articolo
Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se la data è essenziale nell’interesse del creditore, la scadenza scioglie il rapporto, salvo tempestiva notizia che si vuole ancora la prestazione.
L’essenzialità deriva dall’interesse del creditore a ricevere la prestazione proprio entro quel termine. Se vuole ugualmente l’adempimento dopo la scadenza, deve darne notizia nei tre giorni, salvo patto o uso diverso.
L’essenzialità deriva dal patto o dalle circostanze; l’avviso va dato entro tre giorni.
Esempio pratico
Un allestimento serve soltanto per un evento fissato: il committente valuta se accettare la consegna tardiva.
La consegna di un allestimento per un evento avviene dopo la data: il cliente che lo vuole ancora deve comunicare tempestivamente tale scelta.
Giurisprudenza
Rinuncia al termine essenziale
Corte di cassazione, sez. 2, Ordinanza n. 20052, 2024, Rv. 671782-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La parte nell’interesse della quale è fissato il termine essenziale può rinunciare ad avvalersene, anche tacitamente dopo la scadenza.
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