Codice civile
Art. 1463 c.c. — Impossibilità totale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XIII — Della risoluzione del contratto; Sezione II — Dell’impossibilità sopravvenuta
Testo dell'articolo
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
L’impossibilità totale sopravvenuta libera dalla prestazione e fa venir meno il diritto al corrispettivo, con restituzione di quanto ricevuto.
L’impossibilità deve essere sopravvenuta, definitiva e non imputabile per liberare la prestazione nel contratto sinallagmatico. Venuto meno ciò che si doveva ricevere, non si conserva il prezzo e si restituisce quanto già incassato.
Verificare impossibilità oggettiva e ripartizione del rischio nei contratti traslativi.
Esempio pratico
Un bene individuale da consegnare perisce per causa non imputabile prima dell’adempimento.
Un bene individuale perisce fortuitamente prima della prestazione: la controparte recupera il prezzo anticipato, salve le regole sul rischio.
Giurisprudenza
Impossibilità nel preliminare
Corte di cassazione, sez. II, n. 9388, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’impossibilità sopravvenuta non imputabile può essere valutata come causa di scioglimento del preliminare, distinta dal recesso pattizio.
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