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Codice civile

Art. 1463 c.c. — Impossibilità totale 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XIII — Della risoluzione del contratto; Sezione II — Dell’impossibilità sopravvenuta

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

L’impossibilità totale sopravvenuta libera dalla prestazione e fa venir meno il diritto al corrispettivo, con restituzione di quanto ricevuto.

L’impossibilità deve essere sopravvenuta, definitiva e non imputabile per liberare la prestazione nel contratto sinallagmatico. Venuto meno ciò che si doveva ricevere, non si conserva il prezzo e si restituisce quanto già incassato.

Verificare impossibilità oggettiva e ripartizione del rischio nei contratti traslativi.

Esempio pratico

Un bene individuale da consegnare perisce per causa non imputabile prima dell’adempimento.

Un bene individuale perisce fortuitamente prima della prestazione: la controparte recupera il prezzo anticipato, salve le regole sul rischio.

Giurisprudenza

  • Impossibilità nel preliminare

    Corte di cassazione, sez. II, n. 9388, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’impossibilità sopravvenuta non imputabile può essere valutata come causa di scioglimento del preliminare, distinta dal recesso pattizio.

    Fonte →

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