Codice civile
Art. 1464 c.c. — Impossibilità parziale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XIII — Della risoluzione del contratto; Sezione II — Dell’impossibilità sopravvenuta
Testo dell'articolo
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se resta possibile solo una parte della prestazione, il corrispettivo si riduce; chi non ha interesse apprezzabile al residuo può recedere.
L’impossibilità parziale non cancella di regola l’intero contratto: riduce proporzionalmente la controprestazione. Se la parte residua non presenta un interesse apprezzabile, la controparte può recedere.
La riduzione deve corrispondere alla parte divenuta impossibile.
Esempio pratico
Una prestazione complessa è realizzabile solo a metà e il cliente valuta se il residuo gli serve.
Una sala locata perde definitivamente metà della superficie utilizzabile: si valuta riduzione del corrispettivo o assenza di interesse al residuo.