Codice civile
Art. 1466 c.c. — Impossibilità nel contratto plurilaterale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XIII — Della risoluzione del contratto; Sezione II — Dell’impossibilità sopravvenuta
Testo dell'articolo
Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
L’impossibilità della prestazione di uno dei partecipanti a un contratto comune non scioglie gli altri rapporti se quella prestazione non era essenziale.
Nel contratto plurilaterale a scopo comune, l’impossibilità di una prestazione non dissolve automaticamente i legami degli altri. La domanda decisiva è se quella prestazione fosse essenziale alla realizzazione del fine comune.
Essenzialità da misurare nell’assetto negoziale concreto.
Esempio pratico
Un consorzio può proseguire anche senza una prestazione accessoria divenuta impossibile.
Un partecipante non può più apportare una risorsa secondaria: gli altri possono proseguire se il progetto collettivo resta realizzabile.