Codice civile
Art. 1465 c.c. — Contratto con effetti traslativi o costitutivi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XIII — Della risoluzione del contratto; Sezione II — Dell’impossibilità sopravvenuta
Testo dell'articolo
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata.
L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nel trasferimento di cosa determinata il rischio del perimento non imputabile passa secondo il momento dell’effetto reale, anche prima della consegna.
Nei contratti traslativi la distribuzione del rischio può seguire il momento in cui passa il diritto, distinto dalla consegna materiale. Per cose di genere o sottoposte a condizione e perimento non imputabile valgono i commi specifici.
Distinguere cosa determinata, genere individuato e trasferimento condizionato.
Esempio pratico
Dopo la vendita di un bene determinato, un evento fortuito lo distrugge prima che sia ritirato.
Un bene determinato venduto perisce fortuitamente dopo il trasferimento della proprietà ma prima del ritiro: il compratore verifica il rischio secondo la norma.