Codice civile
Art. 1468 c.c. — Contratto con obbligazioni di una sola parte
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XIII — Della risoluzione del contratto; Sezione III — Dell’eccessiva onerosità
Testo dell'articolo
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se obbligata è una sola parte, l’onerosità sopravvenuta straordinaria consente di chiedere riduzione o modifica sufficiente a ristabilire equità.
Quando solo una parte è obbligata, la risposta all’onerosità eccezionale è una modifica o riduzione sufficiente a ristabilire equità, non lo scioglimento fondato sul reciproco scambio. Va provato il carattere straordinario dell’aggravio.
Non applicare automaticamente il rimedio di risoluzione dei contratti corrispettivi.
Esempio pratico
Una promessa di prestazione differita diviene eccezionalmente gravosa per evento imprevedibile.
Un impegno unilaterale diventa eccessivamente oneroso per evento imprevedibile: l’obbligato chiede l’adattamento nei limiti necessari.
Giurisprudenza
Onerosità e corrispettività
Corte di cassazione, sez. II, n. 7225, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una garanzia di redditività nella vendita non elimina da sola la corrispettività; in quel caso il rimedio va cercato nell’art. 1467.
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