Codice civile
Art. 1467 c.c. — Contratto con prestazioni corrispettive
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XIII — Della risoluzione del contratto; Sezione III — Dell’eccessiva onerosità
Testo dell'articolo
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Un evento straordinario e imprevedibile che rende eccessivamente gravosa una prestazione differita o periodica può fondare risoluzione; l’altra parte può offrire equo riequilibrio.
L’eccessiva onerosità richiede un evento straordinario e imprevedibile che alteri prestazioni ancora da eseguire oltre l’alea normale. La controparte può evitare la risoluzione offrendo una modificazione equa.
La normale alea economica resta a carico delle parti; servono prova del nesso e dell’onerosità.
Esempio pratico
Un costo eccezionale altera radicalmente l’equilibrio di una fornitura pluriennale.
Un costo cresce per evento eccezionale oltre il rischio contrattuale: il debitore documenta l’aggravio e l’altra parte può proporre un riequilibrio.
Giurisprudenza
Onerosità nel preliminare
Corte di cassazione, sez. 2, Ordinanza n. 10373, 2026, Rv. 678049-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’eccessiva onerosità può riguardare anche il preliminare a esecuzione differita, valutando l’equilibrio delle prestazioni progettate per il definitivo.
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