Codice civile
Art. 1473 c.c. — Determinazione del prezzo affidata a un terzo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Le parti possono affidare il prezzo a un terzo; se la designazione fallisce, il presidente del tribunale può nominarlo su richiesta.
Il terzo determina il prezzo secondo il mandato ricevuto; se manca o rifiuta, la legge prevede una designazione giudiziale. Se si è rimessi al suo mero arbitrio, una determinazione manifestamente iniqua o erronea ha conseguenze specifiche.
Il meccanismo di nomina non supplisce a ogni mancanza dei requisiti dell’accordo.
Esempio pratico
Due contraenti incaricano un esperto di fissare il prezzo di un’opera.
Le parti nominano un perito per fissare il prezzo; se non accetta, si segue la procedura legale anziché lasciare il contratto senza prezzo.