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Codice civile

Art. 1473 c.c. — Determinazione del prezzo affidata a un terzo 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Le parti possono affidare il prezzo a un terzo; se la designazione fallisce, il presidente del tribunale può nominarlo su richiesta.

Il terzo determina il prezzo secondo il mandato ricevuto; se manca o rifiuta, la legge prevede una designazione giudiziale. Se si è rimessi al suo mero arbitrio, una determinazione manifestamente iniqua o erronea ha conseguenze specifiche.

Il meccanismo di nomina non supplisce a ogni mancanza dei requisiti dell’accordo.

Esempio pratico

Due contraenti incaricano un esperto di fissare il prezzo di un’opera.

Le parti nominano un perito per fissare il prezzo; se non accetta, si segue la procedura legale anziché lasciare il contratto senza prezzo.

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