Codice civile
Art. 1474 c.c. — Mancanza di determinazione espressa del prezzo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina.
Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Quando il prezzo non è espresso, la legge offre criteri suppletivi per vendite abituali, prezzi di mercato e richiamo al giusto prezzo.
Le regole suppletive operano solo quando, dall’accordo, risulta una volontà di vendere pur senza prezzo espresso. Vendita abituale, prezzo di borsa o mercato e giusto prezzo dichiarato seguono criteri distinti.
Individuare quale criterio ricorre; fuori dai casi legali la determinabilità resta necessaria.
Esempio pratico
Un commerciante vende merce normalmente trattata senza scrivere la cifra nell’ordine.
Un grossista vende merce che commercia normalmente senza fissare una cifra: si verifica il suo prezzo ordinario, non uno inventato ex post.
Note
Il testo istituzionale riporta il riferimento storico alle norme corporative; coordinamento dell’efficacia da verificare in revisione professionale.