Codice civile
Art. 1482 c.c. — Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati.
Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479.
Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Garanzie reali, pignoramenti o sequestri non dichiarati e ignorati giustificano la sospensione del prezzo e, dopo un termine giudiziale, la risoluzione se non vengono rimossi.
Un’ipoteca o altro vincolo rilevante ignorato dal compratore può giustificare la sospensione. Il giudice può fissare un termine per liberare la cosa; se decorre inutilmente, segue la risoluzione e il venditore risponde secondo i rinvii.
La conoscenza iniziale restringe i rimedi; occorre verificare il vincolo specifico.
Esempio pratico
L’acquirente scopre un’ipoteca non comunicata prima del saldo.
Il compratore scopre un pignoramento non dichiarato: sospende il saldo e chiede che il bene sia liberato nel termine giudiziale.
Giurisprudenza
Ipoteca conosciuta dal compratore
Corte di cassazione, sez. II, n. 27150, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La conoscenza del vincolo ipotecario può impedire di rifiutare la stipula invocando la sorpresa di un peso non dichiarato.
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