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Codice civile

Art. 1481 c.c. — Pericolo di rivendica 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia.

Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il pericolo fondato che terzi rivendichino il bene permette al compratore di sospendere il prezzo, salvo garanzia idonea.

La sospensione del prezzo richiede un pericolo fondato e non il semplice timore soggettivo. Una garanzia idonea del venditore può superarla; la conoscenza del rischio al momento dell’acquisto incide nei termini del secondo comma.

Non sospendere per rischio conosciuto al momento della vendita.

Esempio pratico

Prima del saldo emerge una concreta pretesa di proprietà di un terzo.

Un terzo avvia una rivendica documentata sul bene: il compratore può sospendere il saldo finché il venditore non presta garanzia adeguata.

Giurisprudenza

  • Pericolo di evizione nel preliminare

    Corte di cassazione, sez. II, n. 21254, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il solo rischio di evizione parziale non rende automaticamente legittimo il recesso dal preliminare; occorre valutare il rimedio sospensivo e la gravità.

    Fonte →

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