Codice civile
Art. 1492 c.c. — Effetti della garanzia
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Per vizi rilevanti il compratore sceglie fra risoluzione e riduzione del prezzo; la scelta giudiziale è irrevocabile e il perimento può limitare il rimedio.
La scelta è fra rimedio redibitorio e riduzione del prezzo; una volta formulata in giudizio resta vincolante secondo la norma. Il perimento della cosa cambia le possibilità a seconda che dipenda dal vizio, da caso fortuito o da fatto del compratore.
Considerare usi e causa del perimento o trasformazione.
Esempio pratico
Un bene difettoso è ancora utilizzabile, ma vale meno e il compratore chiede riduzione.
Un bene difettoso perde valore ma resta utilizzabile: l’acquirente sceglie la riduzione, senza poter poi mutare liberamente domanda giudiziale.
Giurisprudenza
Trasformazione e accettazione del bene
Corte di cassazione, sez. 2, Sentenza n. 16628, 2026, Rv. 679147-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La trasformazione della cosa non preclude sempre la risoluzione per vizi: occorre valutare se manifesti una scelta consapevole di accettarla.
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