Codice civile
Art. 1491 c.c. — Esclusione della garanzia
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La garanzia viene meno se il compratore conosce il vizio o se questo è facilmente visibile, salvo promessa che la cosa fosse immune.
La conoscenza effettiva o la facile riconoscibilità del vizio può escludere la garanzia. La promessa del venditore che la cosa è priva di difetti mantiene tuttavia una tutela anche per un vizio visibile.
La dichiarazione di assenza di vizi può cambiare l’esito per il vizio riconoscibile.
Esempio pratico
Un acquirente vede una rottura evidente prima di firmare.
L’acquirente vede un graffio evidente ma riceve promessa di assenza di difetti: l’effetto sulla garanzia va valutato alla luce della promessa.