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Codice civile

Art. 1494 c.c. — Risarcimento del danno 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il venditore risponde dei danni da vizi se non dimostra di averli ignorati senza colpa; risarcisce anche i danni prodotti dal difetto.

Il danno causato dai vizi si aggiunge ai rimedi sulla vendita se il venditore non dimostra ignoranza incolpevole. La prova del pregiudizio e del nesso causale resta necessaria; la norma copre anche danni a cose o persone provocati dal difetto.

Provare nesso causale e misura del danno; distinguere dal rimedio sul prezzo.

Esempio pratico

Un difetto del prodotto danneggia altri beni del compratore.

Un macchinario difettoso danneggia altro materiale: l’acquirente documenta vizio, danno e causa, oltre alla domanda sul prezzo.

Giurisprudenza

  • Colpa del venditore e vizi

    Corte di cassazione, sez. II, n. 20086, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il venditore supera la presunzione di conoscenza dei vizi solo provando l’ignoranza senza colpa, secondo la massima editoriale.

    Fonte →

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