Codice civile
Art. 1494 c.c. — Risarcimento del danno
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il venditore risponde dei danni da vizi se non dimostra di averli ignorati senza colpa; risarcisce anche i danni prodotti dal difetto.
Il danno causato dai vizi si aggiunge ai rimedi sulla vendita se il venditore non dimostra ignoranza incolpevole. La prova del pregiudizio e del nesso causale resta necessaria; la norma copre anche danni a cose o persone provocati dal difetto.
Provare nesso causale e misura del danno; distinguere dal rimedio sul prezzo.
Esempio pratico
Un difetto del prodotto danneggia altri beni del compratore.
Un macchinario difettoso danneggia altro materiale: l’acquirente documenta vizio, danno e causa, oltre alla domanda sul prezzo.
Giurisprudenza
Colpa del venditore e vizi
Corte di cassazione, sez. II, n. 20086, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il venditore supera la presunzione di conoscenza dei vizi solo provando l’ignoranza senza colpa, secondo la massima editoriale.
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