Codice civile
Art. 1495 c.c. — Termini e condizioni per l'azione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Per la garanzia ordinaria della vendita, l’acquirente decade se non denuncia il vizio entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è necessaria quando il venditore ha riconosciuto il vizio o lo ha occultato.
La scoperta va valutata in relazione alla conoscenza sufficientemente attendibile del difetto e alla sua natura. Un primo sospetto non coincide sempre con la scoperta, ma non si può attendere senza limite una perizia se il vizio è già chiaramente conosciuto.
L’azione si prescrive in un anno dalla consegna. Il compratore convenuto per l’esecuzione del contratto può far valere la garanzia alle condizioni previste dal terzo comma, che richiede la denuncia entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna. Decadenza e prescrizione hanno funzioni diverse e non si confondono.
Si verificano separatamente atti interruttivi, riconoscimenti e discipline speciali. I termini di questo articolo non vengono applicati automaticamente alla garanzia di conformità del consumatore o alla consegna di aliud pro alio.
Esempio pratico
Dopo la consegna di un macchinario emerge un difetto occulto. L’acquirente annota quando ne ha acquisito conoscenza e invia tempestivamente la denuncia, conservando prova della comunicazione. Controlla anche il termine annuale e gli atti utili: avere denunciato il vizio non rende l’azione esercitabile senza limiti.
Giurisprudenza
Scoperta del vizio
Corte di cassazione, sez. 2, Sentenza n. 16628, 2026, Rv. 679147-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La decorrenza della denuncia richiede percezione della natura interna del difetto, non conoscenza di ogni causa esterna che lo ha provocato.
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