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Codice civile

Art. 1505 c.c. — Diritti costituiti dal compratore sulla cosa 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione I — Disposizioni generali; Patto di riscatto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il bene torna al riscattante libero dai pesi imposti dal compratore, salvo le locazioni non fraudolente con data certa e durata nei limiti di legge.

Il riscattante non deve subire pesi creati dal compratore dopo l’acquisto, ma alcune locazioni a data certa, non fraudolente e nei limiti legali resistono. Occorre identificare titolo, data e durata di ogni diritto di terzo.

Per la locazione occorrono data certa, assenza di frode e durata non superiore a tre anni.

Esempio pratico

Il compratore iscrive ipoteca e concede una breve locazione prima del riscatto.

Il compratore concede un’ipoteca e una breve locazione prima del riscatto: i due vincoli possono avere sorti differenti.

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