Codice civile
Art. 1519 c.c. — Restituzione di cose non pagate
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili
Testo dell'articolo
Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere il possesso delle cose vendute, finchè queste si trovano presso il compratore, purché la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.
Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli 2764 e 2765, salvo che si provi che il creditore, al tempo della introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.
La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nella vendita senza dilazione il venditore non pagato può riprendere le cose entro quindici giorni dalla consegna se sono presso il compratore e immutate.
La ripresa è un rimedio rapido per la vendita senza dilazione e senza pagamento: richiede beni ancora presso il compratore, nello stato originario e domanda entro quindici giorni. Non sostituisce ogni azione per il prezzo.
La tutela dei creditori e dei privilegiati segue le condizioni dei commi successivi.
Esempio pratico
Un fornitore agisce subito per recuperare merce ancora nel magazzino del cliente.
Il venditore trova i beni non pagati ancora intatti nel magazzino del compratore dopo dieci giorni: valuta subito la domanda di ripresa.