Codice civile
Art. 1518 c.c. — Normale determinazione del risarcimento
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili
Testo dell'articolo
Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'art. 1515, e il contratto si risolve per l'inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.
Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Per merce con prezzo corrente il danno ordinario da risoluzione si misura dalla differenza fra prezzo pattuito e prezzo del giorno e luogo della consegna.
Per merci con prezzo corrente, il danno ordinario è parametrato alla differenza fra prezzo pattuito e prezzo del luogo e giorno rilevanti. Il creditore può provare un danno maggiore, evitando duplicazioni nel calcolo.
Resta possibile provare un danno maggiore; consegne periodiche si calcolano separatamente.
Esempio pratico
Dopo l’inadempimento la quotazione della merce è salita rispetto al contratto.
Una merce pattuita a 100 vale 120 al giorno della consegna mancata: il compratore valuta la differenza di 20 e l’eventuale danno aggiuntivo provato.
Giurisprudenza
Danno fuori dal prezzo corrente
Corte di cassazione, sez. II, n. 11126, 2022 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Se non opera il criterio speciale del prezzo corrente, l’acquirente che lamenta ritardo nella consegna prova il pregiudizio patrimoniale effettivo.
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