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Codice civile

Art. 1531 c.c. — Interessi, dividendi e diritto di voto 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore.

Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Nella vendita a termine dei titoli, interessi e dividendi maturati prima della scadenza vanno accreditati all’acquirente; il voto resta al venditore fino alla consegna.

La vendita a termine dei titoli attribuisce economicamente al compratore interessi e dividendi maturati dopo la conclusione secondo la norma, mentre il voto rimane normalmente al venditore sino alla consegna. Patti e natura del titolo vanno verificati.

Verificare momento di esigibilità e natura azionaria del titolo.

Esempio pratico

Un titolo distribuisce dividendo mentre la consegna è fissata al mese successivo.

Fra firma e consegna matura un dividendo: il venditore lo incassa ma ne accredita l’importo al compratore secondo l’accordo e la legge.

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