Codice civile
Art. 1532 c.c. — Diritto di opzione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili
Testo dell'articolo
Il diritto di opzione inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore.
Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli ha fornito i fondi necessari.
In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il diritto di opzione è del compratore; il venditore deve consentirne l’esercizio se richiesto in tempo e finanziato, altrimenti venderlo per suo conto.
Il diritto di opzione spetta al compratore anche prima della consegna dei titoli, ma il venditore deve poterlo esercitare con istruzioni tempestive e fondi necessari. In mancanza, valgono gli obblighi di vendita per conto del compratore.
Richiesta tempestiva e provvista per esercitare l’opzione sono decisive.
Esempio pratico
Prima della consegna delle azioni viene deliberato un aumento di capitale.
Una società annuncia l’opzione prima della scadenza del contratto a termine: il compratore versa in tempo la somma per esercitarla.
Giurisprudenza
Opzione e recesso azionario
Corte di cassazione, sez. I, n. 21641, 2005 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il diritto di opzione nella vendita a termine di azioni è distinto dal recesso societario, che segue la propria disciplina.
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