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Codice civile

Art. 1533 c.c. — Estrazione per premi o rimborsi 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al compratore, qualora la conclusione del contratto sia anteriore al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione.

Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.

In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di acquistare, a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantità corrispondente di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell'inizio dell'estrazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Premi e rimborsi da estrazione spettano al compratore secondo la data del contratto; il venditore deve trasmettere la distinta numerica nei tempi indicati.

Premi e rimborsi collegati ai titoli seguono l’attribuzione al compratore secondo la data del contratto. La distinta numerica consente di individuare i titoli estratti e regolare le somme.

L’omessa distinta apre lo specifico rimedio di acquisto dei diritti a spese del venditore.

Esempio pratico

Titoli venduti a termine partecipano a un’estrazione prima della consegna.

Alcune obbligazioni vendute a termine vengono estratte per rimborso: il venditore trasmette la distinta e accredita quanto spetta.

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