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Art. 1535 c.c. — Proroga dei contratti a termine 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Se le parti prorogano l’esecuzione della vendita a termine, è dovuta la differenza tra prezzo originario e prezzo corrente alla scadenza, salvo usi diversi.

La proroga non lascia invariato il rapporto economico: alla scadenza originaria si regola la differenza con il prezzo corrente, salvo usi diversi. La nuova data di esecuzione va documentata separatamente.

Documentare il prezzo corrente e l’eventuale uso applicabile.

Esempio pratico

Le parti rinviano la consegna di titoli il giorno in cui il prezzo di mercato è mutato.

Un titolo vale 110 alla scadenza rispetto a prezzo pattuito 100: le parti prorogano e regolano la differenza secondo la norma.

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