Codice civile
Art. 1535 c.c. — Proroga dei contratti a termine
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili
Testo dell'articolo
Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se le parti prorogano l’esecuzione della vendita a termine, è dovuta la differenza tra prezzo originario e prezzo corrente alla scadenza, salvo usi diversi.
La proroga non lascia invariato il rapporto economico: alla scadenza originaria si regola la differenza con il prezzo corrente, salvo usi diversi. La nuova data di esecuzione va documentata separatamente.
Documentare il prezzo corrente e l’eventuale uso applicabile.
Esempio pratico
Le parti rinviano la consegna di titoli il giorno in cui il prezzo di mercato è mutato.
Un titolo vale 110 alla scadenza rispetto a prezzo pattuito 100: le parti prorogano e regolano la differenza secondo la norma.