Codice civile
Art. 1536 c.c. — Inadempimento
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili
Testo dell'articolo
In caso d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le norme degli articoli 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa, l'applicazione delle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
L’inadempimento della vendita a termine richiama l’esecuzione coattiva di venditore o compratore, salve leggi speciali per operazioni di borsa.
Il rinvio agli articoli 1515 e 1516 porta nel termine sui titoli i rimedi di vendita o acquisto sostitutivi. Per contratti di borsa prevalgono le norme speciali eventualmente applicabili.
Verificare il mercato e la disciplina speciale vigente.
Esempio pratico
Il venditore non consegna titoli a scadenza e il compratore considera acquisto sostitutivo.
Una parte non consegna titoli fungibili alla scadenza: l’altra valuta l’esecuzione sostitutiva e le regole di borsa pertinenti.