Codice civile
Art. 1547 c.c. — Altre forme di alienazione di eredità
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione IV — Della vendita di eredità
Testo dell'articolo
Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un'eredità a titolo oneroso.
Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall'art. 797.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Le regole sulla vendita di eredità si applicano ad altre cessioni onerose; nelle alienazioni gratuite la garanzia segue l’art. 797.
L’estensione riguarda alienazioni onerose dell’eredità diverse dalla vendita. Le cessioni gratuite seguono invece il rinvio particolare alla garanzia del donante, senza trattarle come vendite ordinarie.
Qualificare il titolo oneroso o gratuito.
Esempio pratico
Un erede scambia la sua quota ereditaria con altra utilità anziché un prezzo.
Un erede cede gratuitamente l’eredità: la garanzia si esamina con il rinvio all’art. 797, non con la disciplina piena della vendita.