Codice civile
Art. 1548 c.c. — Nozione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo II — Del riporto
Testo dell'articolo
Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il riporto trasferisce subito titoli contro prezzo e impone il trasferimento di titoli equivalenti alla scadenza contro rimborso modificabile.
Il riporto è uno scambio iniziale di titoli contro prezzo con obbligo di trasferire a scadenza titoli della stessa specie contro rimborso modificabile. Le due fasi e la fungibilità dei titoli lo distinguono da un semplice prestito di denaro.
Distinguere riporto da prestito garantito e vendita con patto di riscatto.
Esempio pratico
Un investitore cede titoli con obbligo di riacquisto di altrettanti della stessa specie.
Tizio trasferisce oggi 100 titoli e riceve un prezzo; alla scadenza riacquista 100 titoli equivalenti regolando la somma convenuta.
Giurisprudenza
Riporto e usi di borsa
Corte di cassazione, sez. Unite, n. 5295, 1998 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il riporto di borsa va letto insieme alle norme e agli usi speciali applicabili all’operazione, oltre allo schema civilistico.
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