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Codice civile

Art. 1548 c.c. — Nozione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo II — Del riporto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il riporto trasferisce subito titoli contro prezzo e impone il trasferimento di titoli equivalenti alla scadenza contro rimborso modificabile.

Il riporto è uno scambio iniziale di titoli contro prezzo con obbligo di trasferire a scadenza titoli della stessa specie contro rimborso modificabile. Le due fasi e la fungibilità dei titoli lo distinguono da un semplice prestito di denaro.

Distinguere riporto da prestito garantito e vendita con patto di riscatto.

Esempio pratico

Un investitore cede titoli con obbligo di riacquisto di altrettanti della stessa specie.

Tizio trasferisce oggi 100 titoli e riceve un prezzo; alla scadenza riacquista 100 titoli equivalenti regolando la somma convenuta.

Giurisprudenza

  • Riporto e usi di borsa

    Corte di cassazione, sez. Unite, n. 5295, 1998 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il riporto di borsa va letto insieme alle norme e agli usi speciali applicabili all’operazione, oltre allo schema civilistico.

    Fonte →

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