Codice civile
Art. 1550 c.c. — Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo II — Del riporto
Testo dell'articolo
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534.
Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nel riporto, diritti accessori e obblighi sui titoli spettano al riportato; il voto, salvo patto, al riportatore.
Diritti accessori e obblighi sui titoli appartengono economicamente al riportato, mentre il voto resta al riportatore salvo patto diverso. Occorre distinguere titolarità temporanea e attribuzione convenzionale del voto.
Applicare i rinvii agli artt. 1531–1534 e controllare eventuali patti sul voto.
Esempio pratico
Durante il riporto matura un dividendo e si deve individuare il beneficiario.
Durante il riporto matura un dividendo e si convoca l’assemblea: si regolano separatamente proventi e voto secondo legge e patto.