Codice civile
Art. 1551 c.c. — Inadempimento
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo II — Del riporto
Testo dell'articolo
In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se una parte non esegue il riporto, operano i rimedi previsti per la vendita di mobili; se entrambe mancano l’adempimento finale, il rapporto si chiude e ciascuna conserva quanto ricevuto inizialmente.
Il primo comma riguarda il mancato adempimento di una sola parte e rinvia a vendita in danno e compera in danno. Il secondo dà invece una soluzione specifica quando entrambe non eseguono le obbligazioni finali: occorre perciò accertare quale delle due situazioni si è verificata.
Per operazioni di borsa verificare le norme speciali applicabili.
Esempio pratico
Alla scadenza del riporto nessuno trasferisce titoli o differenza dovuta: ciascuno trattiene la prestazione iniziale.
Se soltanto il riportato non paga alla scadenza, non si applica automaticamente la regola per il doppio inadempimento: vanno esaminati i rimedi richiamati dal primo comma.