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Codice civile

Art. 1551 c.c. — Inadempimento 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo II — Del riporto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali.

Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Se una parte non esegue il riporto, operano i rimedi previsti per la vendita di mobili; se entrambe mancano l’adempimento finale, il rapporto si chiude e ciascuna conserva quanto ricevuto inizialmente.

Il primo comma riguarda il mancato adempimento di una sola parte e rinvia a vendita in danno e compera in danno. Il secondo dà invece una soluzione specifica quando entrambe non eseguono le obbligazioni finali: occorre perciò accertare quale delle due situazioni si è verificata.

Per operazioni di borsa verificare le norme speciali applicabili.

Esempio pratico

Alla scadenza del riporto nessuno trasferisce titoli o differenza dovuta: ciascuno trattiene la prestazione iniziale.

Se soltanto il riportato non paga alla scadenza, non si applica automaticamente la regola per il doppio inadempimento: vanno esaminati i rimedi richiamati dal primo comma.

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