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Codice civile

Art. 1558 c.c. — Disponibilità delle cose 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IV — Del contratto estimatorio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finchè non ne sia stato pagato il prezzo.

Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il ricevente può disporre dei beni estimatori; i suoi creditori non possono aggredirli finché il prezzo non sia stato pagato. Il consegnante torna a disporne dopo la restituzione.

Il ricevente ha un potere di disposizione funzionale alla circolazione dei beni, ma la posizione dei suoi creditori resta limitata prima del pagamento. Il consegnante, a sua volta, non può trattarli come liberamente disponibili finché non li riottiene.

Accertare il titolo e il momento del pagamento o della restituzione.

Esempio pratico

Un negozio vende i beni consegnati in conto estimatorio; prima del pagamento i creditori del negozio non li pignorano in base a questa regola.

Il negoziante rivende un bene estimatorio: la vendita è valida. Se un suo creditore tenta di pignorarne un altro ancora non pagato, si applica la protezione prevista dalla norma.

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