Codice civile
Art. 1571 c.c. — Nozione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La locazione attribuisce il godimento temporaneo di una cosa, mobile o immobile, in cambio di un corrispettivo determinato.
Il godimento è temporaneo e dietro corrispettivo: il locatore non trasferisce la proprietà. Per stabilire durata, forma, rinnovo e tutela del conduttore occorre poi distinguere beni mobili, abitazioni, locali commerciali e altri usi soggetti a discipline speciali.
La disciplina speciale di abitazioni e usi diversi può modificare le regole generali.
Esempio pratico
Il proprietario concede un locale per un periodo pattuito contro un canone.
Il conduttore di un negozio paga il canone e usa il locale; alla scadenza restituisce il bene, salvo rinnovi e diritti previsti dalla disciplina applicabile ai locali commerciali.
Giurisprudenza
Novazione della locazione
Corte di cassazione, sez. 3 -, Sentenza n. 22126, 2020, Rv. 659241-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Mutare canone o scadenza è una modifica accessoria; per sostituire il rapporto serve un vero mutamento dell’oggetto o del titolo e la volontà di novare.
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