Codice civile
Art. 1589 c.c. — Incendio di cosa assicurata
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se il bene incendiato è assicurato dal locatore, la responsabilità del conduttore verso di lui è limitata alla parte del danno non coperta dall’indennizzo; resta la surrogazione dell’assicuratore.
La copertura assicurativa limita il credito del locatore per evitare un doppio ristoro, ma non cancella in ogni caso la responsabilità del conduttore. L’assicuratore può esercitare la surrogazione nei limiti di legge.
Verificare importo effettivamente corrisposto, danno e diritti dell’assicuratore.
Esempio pratico
Per un danno di 20.000 euro coperto per 15.000, il locatore considera la differenza nei rapporti col conduttore.
Danno di 20.000 euro e indennizzo pagato di 15.000: il locatore valuta il residuo di 5.000; l’assicuratore verifica un proprio eventuale regresso.
Giurisprudenza
Indennizzo assicurativo e danno residuo
Corte di cassazione, sez. III, n. 10564, 2002 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La transazione tra locatore e assicuratore non cancella il credito verso il conduttore per il danno che eccede la copertura.
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