Codice civile
Art. 1588 c.c. — Perdita e deterioramento della cosa locata
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il conduttore risponde della perdita o del deterioramento durante la locazione, anche per incendio, salvo prova della causa a lui non imputabile; risponde inoltre di chi ammette all’uso del bene.
La prova liberatoria non si esaurisce nel dire di non aver causato personalmente il danno: occorre individuare una causa non imputabile. Il conduttore risponde anche delle persone ammesse, persino temporaneamente, all’uso del bene.
Esaminare prova liberatoria, nesso causale e identità delle persone ammesse.
Esempio pratico
Un incendio provocato da un ospite ammesso nel locale impone di valutare la responsabilità del conduttore.
Un ospite dimentica acceso un apparecchio e provoca un incendio: il conduttore verifica la responsabilità verso il locatore e non si libera con la sola assenza fisica al momento del fatto.
Giurisprudenza
Prova liberatoria per incendio
Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 27089, 2024, Rv. 672539-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per l’incendio del bene locato il conduttore deve provare una causa concreta non imputabile e una custodia diligente; se il fatto dipende da un terzo, identificarlo non è necessariamente indispensabile.
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