Codice civile
Art. 1608 c.c. — Garanzie per il pagamento della pigione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione II — Della locazione di fondi urbani
Testo dell'articolo
Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino può essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nella locazione di casa non ammobiliata il codice collega la garanzia del pagamento alla presenza di mobili sufficienti dell'inquilino oppure ad altre garanzie idonee, prevedendo una possibile licenza in mancanza.
Il riferimento ai mobili riflette la tutela storica del credito del locatore e va letto con il privilegio sugli arredi e con le norme speciali sulle locazioni. Non basta l'assenza di un oggetto qualsiasi: occorre valutare l'effettiva insufficienza delle garanzie e la procedura praticabile.
Verificare il regime temporale e speciale del contratto, le garanzie sostitutive e la compatibilità del rimedio con la disciplina inderogabile.
Esempio pratico
L'inquilino svuota una casa non arredata e non offre altra garanzia. Il locatore verifica se la concreta insufficienza consente il rimedio, senza presumere uno sfratto immediato.
Note
Coordinare con la disciplina speciale delle locazioni, quando applicabile.