Codice civile
Art. 1607 c.c. — Durata massima della locazione di case
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione II — Della locazione di fondi urbani
Testo dell'articolo
La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Per una casa adibita ad abitazione il codice consente di pattuire una locazione estesa a tutta la vita dell'inquilino e ai due anni successivi alla sua morte.
È una previsione speciale sulla durata massima pattiziamente collegata alla vita del conduttore; non trasforma il godimento in un diritto reale e non elimina le norme inderogabili delle locazioni abitative moderne. La disciplina di successione nel contratto va verificata separatamente.
Controllare destinazione abitativa, validità della clausola e rapporto con legge 431/1998 e art. 6 legge 392/1978.
Esempio pratico
Un proprietario concede la casa per tutta la vita del conduttore e due anni dopo la morte. Gli eredi non acquistano automaticamente ogni diritto oltre il perimetro del patto e della normativa applicabile.
Note
Coordinare con la disciplina speciale delle locazioni, quando applicabile.