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Codice civile

Art. 1617 c.c. — Obblighi del locatore 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui è destinata.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il locatore deve consegnare la cosa produttiva con accessori e pertinenze in condizioni tali da consentire l'uso e la produzione pattuiti.

La consegna non riguarda soltanto il bene principale: impianti e dotazioni necessari alla funzione promessa rientrano nella verifica. Il dovere iniziale va distinto dalle riparazioni da compiere durante il rapporto e dall'eventuale garanzia per vizi.

Accertare la destinazione economica concordata, lo stato iniziale, gli accessori inclusi e la normativa speciale sul bene.

Esempio pratico

Il proprietario affitta una serra attrezzata ma consegna l'impianto di irrigazione inutilizzabile. L'affittuario contesta l'inidoneità iniziale e documenta l'impatto sulla produzione.

Giurisprudenza

  • Consegna e tutela del godimento

    Corte di cassazione, n. 6485, 1992 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Una pronuncia riferita dalla fonte editoriale collega la consegna alla disponibilità materiale che permette al conduttore di difendersi dalle molestie di fatto di terzi.

    Fonte →

Note

Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.

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