Codice civile
Art. 1617 c.c. — Obblighi del locatore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui è destinata.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il locatore deve consegnare la cosa produttiva con accessori e pertinenze in condizioni tali da consentire l'uso e la produzione pattuiti.
La consegna non riguarda soltanto il bene principale: impianti e dotazioni necessari alla funzione promessa rientrano nella verifica. Il dovere iniziale va distinto dalle riparazioni da compiere durante il rapporto e dall'eventuale garanzia per vizi.
Accertare la destinazione economica concordata, lo stato iniziale, gli accessori inclusi e la normativa speciale sul bene.
Esempio pratico
Il proprietario affitta una serra attrezzata ma consegna l'impianto di irrigazione inutilizzabile. L'affittuario contesta l'inidoneità iniziale e documenta l'impatto sulla produzione.
Giurisprudenza
Consegna e tutela del godimento
Corte di cassazione, n. 6485, 1992 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una pronuncia riferita dalla fonte editoriale collega la consegna alla disponibilità materiale che permette al conduttore di difendersi dalle molestie di fatto di terzi.
Fonte →
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.