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Codice civile

Art. 1624 c.c. — Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'affittuario non può subaffittare la cosa senza consenso del locatore.

La facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'affittuario non può subaffittare senza il consenso del locatore. L'autorizzazione a cedere l'affitto comprende anche il subaffitto, mentre quella al solo subaffitto non consente la cessione.

Con la cessione cambia la parte del rapporto; con il subaffitto l'affittuario originario resta contraente e concede a un altro il godimento. Per i fondi rustici la legge 203/1982 detta divieti e conseguenze specifici che richiedono un controllo autonomo.

Esaminare il contenuto esatto del consenso e le norme speciali agrarie, evitando di equiparare subaffitto e cessione.

Esempio pratico

Il locatore consente all'affittuario di subaffittare il frutteto a un terzo: ciò non autorizza automaticamente a trasferire al terzo l'intera posizione contrattuale.

Note

Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.

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