Codice civile
Art. 1624 c.c. — Divieto di subaffitto. Cessione dell'affitto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
L'affittuario non può subaffittare la cosa senza consenso del locatore.
La facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'affittuario non può subaffittare senza il consenso del locatore. L'autorizzazione a cedere l'affitto comprende anche il subaffitto, mentre quella al solo subaffitto non consente la cessione.
Con la cessione cambia la parte del rapporto; con il subaffitto l'affittuario originario resta contraente e concede a un altro il godimento. Per i fondi rustici la legge 203/1982 detta divieti e conseguenze specifici che richiedono un controllo autonomo.
Esaminare il contenuto esatto del consenso e le norme speciali agrarie, evitando di equiparare subaffitto e cessione.
Esempio pratico
Il locatore consente all'affittuario di subaffittare il frutteto a un terzo: ciò non autorizza automaticamente a trasferire al terzo l'intera posizione contrattuale.
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.