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Codice civile

Art. 1623 c.c. — Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa o del provvedimento dell'autorità.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Una legge o un provvedimento dell'autorità che modifichi notevolmente la gestione produttiva e produca una perdita per una parte e un vantaggio per l'altra può giustificare un aumento o una diminuzione del fitto, oppure lo scioglimento.

Non ogni mutamento economico o calo di mercato rientra nella disposizione: occorrono una fonte autoritativa, un'alterazione rilevante del rapporto e l'opposta distribuzione degli effetti. La domanda giudiziale e la decorrenza dell'adeguamento vanno valutate secondo il caso concreto.

Identificare la misura sopravvenuta e quantificare perdita e vantaggio; applicare eventuali regole diverse previste dalla stessa misura.

Esempio pratico

Un nuovo divieto amministrativo riduce l'uso produttivo di un impianto ma accresce stabilmente il valore di una parte rimasta al locatore: l'affittuario chiede il riequilibrio documentando gli effetti.

Giurisprudenza

  • Decorrenza del riequilibrio per provvedimento autoritativo

    Corte di cassazione, n. 5122, 2018 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Una pronuncia riferita dalla fonte editoriale riconduce l'adeguamento del fitto conseguente a un provvedimento autoritativo alla domanda della parte pregiudicata, escludendo un riequilibrio retroattivo disposto d'ufficio.

    Fonte →

Note

Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.

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