Codice civile
Art. 1628 c.c. — Durata minima dell'affitto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il codice rinvia alle norme corporative che stabilissero un periodo minimo: l'affitto di fondo rustico pattuito per meno tempo si estendeva a quel minimo.
Il rinvio appartiene a un assetto storico. Oggi la durata dei contratti agrari va ricostruita anzitutto attraverso la legge 203/1982 e le sue eccezioni e deroghe assistite; non si può leggere l'articolo come fonte autonoma di una durata concreta senza quel coordinamento.
Individuare epoca e tipo del contratto e applicare il regime vigente, compresi gli accordi validi in deroga.
Esempio pratico
Un contratto di fondo rustico prevede due anni: prima di usare il rinvio alle norme corporative, le parti verificano la durata minima effettivamente prevista dalla legislazione agraria applicabile.
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.