Codice civile
Art. 1629 c.c. — Fondi destinati al rimboschimento
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Per un fondo rustico destinato al rimboschimento il codice consente di pattuire un affitto fino a novantanove anni.
La finalità di forestazione giustifica una durata eccezionalmente lunga rispetto al limite ordinario della locazione. La previsione non elimina controlli di forma, opponibilità, destinazione del fondo e disciplina speciale agraria o ambientale dell'intervento.
Verificare che la destinazione a rimboschimento sia effettiva e il termine pattuito non ecceda il massimo legale.
Esempio pratico
Un proprietario concede un terreno per creare e curare un bosco per sessant'anni: la durata può essere compatibile con la previsione, ma va documentata la finalità forestale.
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.