Codice civile
Art. 1633 c.c. — Articolo abrogato
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'articolo è stato abrogato dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 e rimane nell'indice soltanto come riferimento storico.
Il testo già abrogato non può essere usato per fondare nuovi obblighi nell'affitto di fondo rustico. Anche il successivo art. 1634, che rinvia ai due articoli precedenti, ha perso il proprio oggetto normativo concreto: questo collegamento va dichiarato con chiarezza.
Stato storico; verificare la disciplina speciale vigente del singolo rapporto agrario.
Esempio pratico
In un contratto recente compare un rinvio all'art. 1633: il professionista non ne deduce un obbligo di legge attuale, ma controlla il significato pattizio e la disciplina vigente.
Note
Articolo abrogato dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11. Scheda storica priva di efficacia operativa.