Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1634 c.c. — Inderogabilità 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: rinvio privo di oggetto operativo.

Testo dell'articolo

Le disposizioni dei due articoli precedenti sono inderogabili.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La disposizione dichiara inderogabili i due articoli precedenti, ma gli artt. 1632 e 1633 sono stati abrogati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Il testo dell'art. 1634 compare ancora nel codice, senza tuttavia un precetto autonomo da applicare ai rapporti attuali mediante il rinvio a norme soppresse. Va distinto il suo stato formale dalla mancanza di un oggetto operativo; le regole inderogabili agrarie si cercano nella legislazione speciale vigente.

Non presentare gli articoli 1632 e 1633 come vigenti e non ricrearne il contenuto attraverso il rinvio.

Esempio pratico

Una parte invoca l'inderogabilità del 1634 per contestare un patto stipulato oggi: occorre individuare una norma agraria vigente diversa dai due articoli abrogati.

Note

Rinvio formale ai due articoli precedenti, entrambi abrogati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11: nessun contenuto autonomo operativo attuale.

Articoli collegati