Codice civile
Art. 1637 c.c. — Accollo di casi fortuiti
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.
È nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Con un patto espresso l'affittuario può assumere i rischi fortuiti ordinari, cioè ragionevolmente prevedibili secondo luogo e circostanze. È nullo il patto che gli addossa anche quelli straordinari.
La distinzione non dipende dalla sola etichetta usata nel contratto: conta la probabilità concreta dell'evento al momento dell'accordo. L'assicurabilità e la storia del fondo possono aiutare la valutazione, senza rendere ordinario ogni evento naturale.
Verificare esistenza e portata del patto e qualificare il rischio in base a circostanze e probabilità, coordinando con le riduzioni di canone.
Esempio pratico
Un patto pone a carico dell'affittuario le gelate stagionali prevedibili. Una catastrofe eccezionale non diventa ordinaria soltanto perché il modulo contiene la formula tutti i rischi.
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.