Codice civile
Art. 1636 c.c. — Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nell'affitto di durata annuale una grave perdita fortuita dei frutti può consentire l'esonero da parte del fitto, comunque entro il limite della metà.
La soglia del codice è la metà dei frutti, ma l'art. 12 della legge 567/1962 considera, per ciascuna annata, una perdita o mancata produzione non inferiore a un terzo della normale produzione. Il rimedio non è una cancellazione automatica dell'intero canone e va misurato anche alla luce di indennizzi e norme speciali.
Provare la perdita fortuita e la produzione normale; verificare il coordinamento con l'art. 1635 e il limite quantitativo.
Esempio pratico
Un fondo affittato per un anno subisce una grandinata che distrugge quasi metà del raccolto: l'affittuario chiede una riduzione documentata, senza interrompere unilateralmente tutti i pagamenti.
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.