Codice civile
Art. 1646 c.c. — Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.
Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante si osservano le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza, gli usi locali.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'affittuario uscente e quello subentrante devono consentirsi reciprocamente l'uso dei locali e delle utilità necessari a completare raccolti e preparare il lavoro dell'anno seguente.
La collaborazione evita che il cambio di gestione interrompa il ciclo agricolo. L'uscente facilita i lavori futuri del nuovo affittuario; il subentrante lascia spazi per foraggi e raccolte ancora spettanti al predecessore. Le modalità ulteriori dipendono dagli accordi e dagli usi locali compatibili.
Definire date, spazi, colture pendenti e responsabilità, distinguendo le rispettive produzioni.
Esempio pratico
A settembre entra un nuovo conduttore: il precedente conserva accesso a un magazzino per il raccolto pendente, mentre il subentrante può preparare i campi per la stagione seguente.
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.