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Codice civile

Art. 1647 c.c. — Nozione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'affitto a coltivatore diretto riguarda il fondo che l'affittuario coltiva prevalentemente con il proprio lavoro o con quello della famiglia.

La qualifica non deriva automaticamente dal fatto di essere sposato o di vivere con parenti: occorre provare il contributo lavorativo e i requisiti previsti dalla disciplina agraria. Il testo codicistico rinvia a limiti di estensione stabiliti dalle norme corporative, mentre oggi il coordinamento con la legge 203/1982 è essenziale.

Valutare attività effettiva, forza lavoro e legge speciale senza presumere un'impresa familiare dalla sola parentela.

Esempio pratico

Un affittuario lavora il terreno con il coniuge e figli: chi invoca il regime di coltivatore diretto documenta le ore e la capacità di coltivazione familiare.

Giurisprudenza

  • Prova del lavoro familiare

    Corte di cassazione, n. 2664, 2006 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Una pronuncia riferita dalla fonte editoriale esclude che la sola esistenza di coniuge e figli dimostri un'impresa familiare coltivatrice; chi invoca la qualifica deve provarne i requisiti.

    Fonte →

Note

Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.

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