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Codice civile

Art. 1649 c.c. — Subaffitto 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il codice prevede che, quando il locatore consente il subaffitto nel regime a coltivatore diretto, il nuovo affittuario sia considerato locatario diretto del proprietario.

Nei fondi rustici attuali il subaffitto è soggetto al divieto e alla disciplina specifica dell'art. 21 della legge 203/1982. Perciò il consenso e gli effetti del subentro vanno letti nel contesto della normativa speciale, distinguendo la cessione del contratto dal subaffitto.

Verificare il regime agrario, il consenso valido e le conseguenze previste dalla legge speciale.

Esempio pratico

Un coltivatore vuole concedere il terreno a un vicino con assenso del proprietario: prima di chiamarlo subaffitto valido, le parti controllano la legge agraria e formalizzano il rapporto consentito.

Giurisprudenza

  • Divieto speciale di subaffitto dei fondi rustici

    Corte di cassazione, n. 364, 2005 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Una pronuncia riferita dalla fonte editoriale interpreta l'art. 21 della legge 203/1982 come divieto del subaffitto agrario, distinguendone la cessione del contratto nelle condizioni consentite.

    Fonte →

Note

Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.

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