Codice civile
Art. 1648 c.c. — Casi fortuiti ordinari
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se l'affittuario ha assunto il rischio di un caso fortuito ordinario e perde almeno metà dei frutti, il giudice può concedere un pagamento rateale del fitto considerando le sue condizioni economiche.
Il rimedio riguarda il calendario dei pagamenti, non cancella il debito né cambia da solo la scadenza contrattuale. Va distinto dalla riduzione del canone per perdita fortuita prevista altrove e richiede l'accertamento sia del patto di assunzione del rischio sia della perdita.
Provare fortuito ordinario, patto, soglia dei frutti e condizioni economiche, coordinando con le leggi speciali.
Esempio pratico
Una gelata ordinaria assunta a rischio dell'affittuario distrugge oltre metà del raccolto. Il giudice può dilazionare il fitto, ma l'obbligo non si estingue.
Giurisprudenza
Rateizzazione senza modifica della scadenza
Corte di cassazione, n. 1941, 1969 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una pronuncia riferita dalla fonte editoriale distingue la facoltà giudiziale di rateizzare il pagamento del fitto dalla scadenza originaria e dalle conseguenze dell'inadempimento.
Fonte →
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.